Razionalizzazione del parlamentarismo attraverso la valorizzazione del Parlamento in seduta Comune per la definizione dell’indirizzo politico nazionale, l’introduzione della sfiducia costruttiva e di nuovi elementi di differenziazione di Camera e Senato

Onorevoli Senatori! Il presente disegno di legge si ispira ad un modello di parlamentarismo razionalizzato che ha come scopo quello di rafforzare, coerentemente con i principi iscritti nella Costituzione del 1948, i meccanismi di funzionamento del rapporto di fiducia tra l’esecutivo e le Camere, garantendo una più sicura stabilità al Governo e restituendo al Parlamento il suo ruolo centrale nella definizione dell’indirizzo politico nazionale. In secondo luogo, il disegno di legge propone una puntuale e circoscritta differenziazione tra Camera e Senato in ordine alla composizione, alle funzioni e alle modalità di svolgimento dei lavori delle due assemblee, al fine di migliorare la qualità del procedimento legislativo e meglio rappresentare gli interessi territoriali con riferimento alle decisioni che più incidono sulle competenze delle regioni.

    Questa proposta punta, infine, a dare coerenza all’insieme delle innovazioni costituzionali iniziate con la riduzione del numero dei parlamentari e in corso di prosecuzione coi cosiddetti correttivi costituzionali già all’esame delle Camere, quali: 1) l’allineamento dell’elettorato attivo del Senato a quello della Camera, per superare un’anomalia democratica che oggi esclude dalle elezioni del Senato i cittadini e le cittadine maggiorenni che non abbiano superato il venticinquesimo anno di età, nonché per favorire il sorgere di maggioranze coerenti nelle due Camere; 2) il superamento della base regionale del Senato per consentire la maggiore rappresentanza di minoranze nelle Regioni piccole e per avvicinare anche sotto questo profilo le possibili maggioranze di Camera e Senato; 3) la riduzione dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica in modo da mantenere il rapporto numerico tradizionale con i parlamentari.

    Sono due, come già detto, gli assi di questa razionalizzazione. Il primo mira a valorizzare il Parlamento in seduta comune che, col nuovo numero di 600 componenti, diventerà la sede unitaria di definizione dell’indirizzo politico nazionale, analogamente a quanto era stato proposto originariamente nel Progetto di Costituzione presentato in assemblea Costituente.

    Per contribuire a risolvere il problema della grave instabilità governativa che ha caratterizzato tutta l’esperienza repubblicana, è necessario incidere direttamente sul meccanismo di instaurazione e di revoca del rapporto di fiducia. L’anomalia italiana, soprattutto se raffrontata alla stabilità delle altre grandi nazioni (a noi paragonabili per dimensione, demografia e rilevanza geopolitica), è da molti decenni evidente, ed ha le sue radici nel mal funzionamento delle procedure fiduciarie previste dall’articolo 94 della Costituzione.

    La prevalenza delle crisi extraparlamentari, l’ineffettività della mozione di sfiducia, l’instabilità dei governi nonostante, in alcuni casi, la stabilità degli indirizzi politici e, infine, l’abuso della questione di fiducia, sono tutti aspetti del medesimo problema: il malfunzionamento delle procedure che regolano l’instaurazione, lo svolgimento e la fine del rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Sotto questo profilo risulta del tutto vano pensare di garantire la stabilità dei governi attraverso la riforma della legge elettorale, senza affrontare la necessaria riforma dell’articolo 94 della Costituzione.

    Con questa proposta di riforma costituzionale si propone di incidere sul meccanismo che conduce alla crisi di Governo, rafforzando la stabilità e la legittimazione politica dell’esecutivo nel corso della legislatura e restituendo al Parlamento, nella sua configurazione più solenne a Camere riunite, quel ruolo essenziale per la definizione, il rinnovo e la modificazione dell’indirizzo politico alla base del rapporto di fiducia.

    Il nuovo modello apporta alcune innovazioni che rafforzano la stabilità dell’esecutivo coerentemente con lo spirito della Costituzione del 1948, risolvendo alcune patologie che hanno comportato negli anni una parziale ineffettività dell’art. 94 Cost. In primo luogo viene data al Presidente del Consiglio dei ministri una parziale primazia all’interno dell’esecutivo, dotandolo del potere di proporre al Capo dello Stato la revoca di un ministro. In secondo luogo, per favorire la stabilità del Governo nel corso della legislatura si prevede un diverso quorum approvativo tra mozione di fiducia iniziale (maggioranza relativa) e mozione di sfiducia (maggioranza assoluta, ulteriormente rafforzata dal carattere costruttivo della mozione). Sono proprio tali modifiche – assieme all’obbligatoria parlamentarizzazione delle crisi generate dalle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio – a conferire nuova centralità politica al Parlamento in seduta comune, affidandogli i momenti più solenni di decisione sull’indirizzo politico nazionale: fiducia e sfiducia costruttiva; legge di bilancio e autorizzazioni sull’indebitamento; leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali; luogo delle comunicazioni del Governo concernenti le riunioni del Consiglio europeo e di definizione dei principali indirizzi della politica dell’Italia nell’Unione europea.

    Il secondo asse su quale si sviluppa il progetto di riforma mira ad introdurre nuovi elementi di differenziazione tra Camera e Senato che per un verso colleghino in modo originale l’assemblea di Palazzo Madama ai Consigli Regionali (anche qui con un precedente nel Progetto di Costituzione che riservava a consiglieri regionali un terzo della composizione del Senato) e per altro verso consentano alla Camera dei deputati di porre fine alle navette del bicameralismo perfetto.

    In primo luogo il Senato viene integrato da un senatore eletto a maggioranza assoluta dei componenti da ogni Consiglio regionale tra i componenti stessi. Per la Regione Trentino Alto-Adige Südtirol il Senato è integrato da un senatore eletto in ciascuno dei Consigli delle Province autonome. I 21 senatori eletti dai Consigli regionali e provinciali non sono però componenti del Parlamento in seduta comune.

    In secondo luogo, viene riformato il procedimento legislativo al fine di determinare un progressivo superamento del bicameralismo paritario. La nuova disciplina differenzia dunque i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi, distinguendoli in funzione delle tipologie dei disegni di legge oggetto di esame. Si introduce, in via ordinaria, un procedimento che può essere definito “bicamerale temperato”, avendo riguardo alla fase di approvazione definitiva delle leggi. Nel nuovo modello di procedimento legislativo dopo un primo esame da parte della Camera dei deputati, il Senato può avanzare proposte sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva. Da questo procedimento sono escluse le leggi di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, le leggi di approvazione di bilanci e consuntivi e le leggi di conversione dei decreti-legge che sono affidate, in ragione della loro rilevanza, all’approvazione del Parlamento in seduta comune. Inoltre, mantengono la loro attuale configurazione bicamerale paritaria le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali e le leggi elettorali.

    Più in dettaglio si illustrano quindi le innovazioni dei singoli articoli della Costituzione.

     L’articolo 1, novellando l’articolo 57 della Costituzione, riproduce il superamento della base regionale, che sin qui aveva solo un significato relativo al sistema elettorale, per consentire la formazione di circoscrizioni pluriregionali per l’elezione del Senato, al fine di tutelare meglio le minoranze e di avvicinare il sistema a quello Camera, come nella proposta Fornaro in corso di esame a Montecitorio. Si introducono poi, ad integrazione dei componenti eletti a suffragio universale e dei senatori a vita, 21 senatori eletti dai Consigli Regionali (che restano altresì componenti dei medesimi) per raccordare effettivamente il Parlamento con le autonomie regionali. Il mandato di questi senatori coincide con quello del relativo Consiglio. La disposizione configura il Senato come organo a rinnovo parziale “continuo”‘, per effetto della scadenza differenziata dei suoi componenti, coincidente con la conclusione dei rispettivi mandati territoriali. E’ in tale quadro di raccordo tra Stato e le Regioni che viene affidata al Senato la valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche sui territori.

    L’articolo 2 modifica l’articolo 72 della Costituzione, prevedendo per tutte le leggi un procedimento “bicamerale temperato” dal Senato, in base al quale l’approvazione spetta alla sola Camera dei deputati, ferma restando la possibilità di un intervento del Senato nel corso dell’iter legislativo: su richiesta di un quarto dei propri componenti, il Senato può disporre, entro 15 giorni dalla trasmissione del testo da parte della Camera, l’esame del disegno di legge. Entro i successivi 20 giorni, il Senato può deliberare proposte di modificazione, sulle quali la Camera si pronuncerà in via definitiva. Tutti i disegni di legge dovranno essere necessariamente presentati presso la Camera, con l’esclusione di quelli relativi alle leggi di revisione della Costituzione, alle altre leggi costituzionali e alle leggi elettorali che, in ragione del procedimento bicamerale paritario necessario per la loro approvazione, possono essere presentati indifferentemente presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica.

    A tale procedimento si affianca un procedimento bicamerale a partecipazione “rinforzata” da parte del Senato. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali il Senato abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, sulle corrispondenti parti del progetto di legge la Camera delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tal modo, si trasferiscono sostanzialmente al Senato i poteri già previsti dall’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per la Commissione Bicamerale per le questioni regionali, integrata da rappresentati di Regioni ed enti locali, in relazione ai principi fondamentali della legislazione concorrente e al federalismo fiscale.

      Infine, allo scopo di disciplinare il procedimento legislativo dei disegni di legge di competenza del Parlamento in seduta comune, viene previsto che esso adotti un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso regola la fase referente dei disegni di legge riservati al Parlamento in seduta comune, che dovrà svolgersi nelle Commissioni riunite di Camera e Senato competenti per materia.  

      L’articolo 3 modifica l’articolo 77 della Costituzione, affidando la conversione dei decreti-legge al solo Parlamento in seduta comune. Inoltre si introduce il principio di omogeneità del contenuto dei decreti al fine di contenere l’abuso della decretazione d’urgenza da parte del Governo, precludere l’adozione di decreti omnibus e assicurarne un esame più accurato e puntuale da parte del Parlamento.

      L’articolo 4 modifica l’articolo 80 della Costituzione per spostare sul Parlamento in seduta comune le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per costituzionalizzare l’obbligo di comunicazione del Presidente del Consiglio al Parlamento in seduta comune prima e dopo i Consigli europei già oggi previsto in ciascuna Camera dalla legge 234 del 2012. L’articolo 5 novella l’articolo 81 della Costituzione per affidare al Parlamento in seduta comune l’autorizzazione all’indebitamento e l’approvazione della legge di bilancio. L’articolo 6 interviene sull’articolo 82 della Costituzione per riservare al Senato il potere di inchiesta.

    Vi sono poi interventi che riguardano la razionalizzazione delle procedure fiduciarie, con le modifiche conseguenti all’introduzione della fiducia tra il Governo e il Parlamento in seduta comune. L’articolo 7 sopprime nell’articolo 88 della Costituzione la possibilità di sciogliere una sola Camera, dal momento che il rapporto fiduciario intercorre con il Parlamento in seduta comune.        

     L’articolo 8 modifica l’articolo 92 della Costituzione, mantenendo la nomina del Presidente del Consiglio in capo al Presidente della Repubblica, conferisce al Presidente del Consiglio il potere di proporre al Capo dello Stato la revoca dei ministri.

     L’articolo 9 interviene profondamente sull’articolo 94 della Costituzione attribuendo il potere fiduciario al Parlamento in seduta comune. Viene introdotta una disciplina delle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio che esclude del tutto le crisi extraparlamentari, grazie all’obbligatoria parlamentarizzazione di tutte le crisi. La nuova disciplina, infatti, impone al Presidente del Consiglio di rassegnare le proprie dimissioni al Capo dello Stato solo dopo essersi presentato al Parlamento in seduta comune per spiegare le cause della crisi e, comunque, al termine della relativa discussione parlamentare. Con questo necessario passaggio, il Parlamento riacquista il proprio ruolo di indirizzo per la definizione di quelle linee programmatiche idonee a riconfermare la fiducia al Governo o a indicare le basi sulle quali far nascere un nuovo esecutivo. Il testo riprende il senso di un disegno di legge costituzionale, proposto su iniziativa di Oscar Luigi Scalfaro e numerosi altri parlamentari, che fu approvato dalla Camera dei deputati nel 1991, senza poi poter essere esaminato dal Senato per la fine anticipata della X legislatura.

      In secondo luogo, si prevede una riforma della mozione di sfiducia mutuando dalla legge fondamentale tedesca la «sfiducia costruttiva», che ha contribuito a permetter alla Germania di godere negli ultimi settant’anni di una forte stabilità governativa. Un istituto la cui applicabilità al sistema istituzionale italiano è stata sottolineata e auspicata da autorevoli studiosi e che, in questa proposta, viene adattata alla configurazione dei poteri del Presidente della Repubblica tipica della forma di governo italiana La mozione di sfiducia costruttiva deve essere presentata al Parlamento in seduta comune e firmata da un decimo dei suoi componenti. Essa deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica dovrà dare l’incarico di formare il nuovo Governo. La nuova formulazione impone che la mozione di sfiducia, sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti Parlamento in seduta comune e rechi già al momento della sua presentazione una proposta di risoluzione della crisi. In questo modo la mozione di sfiducia, con la sua motivazione e con l’indicazione della persona incaricata di formare il nuovo Governo, getterà le basi per una veloce soluzione della crisi e per l’adesione del Parlamento ad un nuovo indirizzo politico e ad un nuovo esecutivo con il quale ricostituire il rapporto di fiducia.

      È infine costituzionalizzata la questione di fiducia con modalità analoghe a quelle tedesche: anche la questione di fiducia è votata in ogni caso dal Parlamento in seduta comune. Questo strumento, essenziale per il funzionamento della forma di governo parlamentare, è stato infatti esposto negli ultimi trent’anni a prassi gravemente abusive. L’obbligo di motivazione, come del resto il termine di tre giorni prima che essa possa essere messa in discussione, sono finalizzati a preparare la discussione del Parlamento in seduta comune sulla questione di fiducia ed a scoraggiarne l’abuso come mero strumento tecnico per velocizzare l’approvazione dei provvedimenti legislativi. In questo modo si vuole garantire un’apposita fase di discussione sulla questione di fiducia posta dall’esecutivo, nella quale il Parlamento possa esaminare con attenzione le norme sulla cui approvazione l’esecutivo fa valere la sua responsabilità politica e le motivazioni che inducono il Governo a ritenerle essenziali per l’indirizzo politico sul quale si basa il rapporto fiduciario e per la sua stessa permanenza in carica. 

      L’articolo 10 modifica l’articolo 126 della Costituzione, nel quale introduce un parere preventivo del Senato della Repubblica nei casi in cui, si debba disporre, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. L’articolo 11, infine, sopprime la Commissione Bicamerale per le questioni regionali nella sua composizione integrata i cui poteri sono stati attribuiti nell’articolo 2 del disegno di legge al Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifiche all’articolo 57 della Costituzione)

1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base circoscrizionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti direttamente è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Del Senato fa parte un senatore eletto a maggioranza assoluta dei componenti da ogni Consiglio regionale tra i propri componenti stessi. Il mandato coincide con quello del relativo Consiglio. Per la Regione Trentino Alto-Adige Südtirol il Senato è integrato da un senatore eletto in ciascuno dei Consigli delle Province autonome.

Il Senato valuta l’impatto delle politiche pubbliche sui territori.

Art. 2

(Procedimento legislativo)

1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 72. – I disegni di legge iniziano il loro esame presso la Camera dei deputati. I disegni di legge relativi a leggi di revisione della Costituzione, altre leggi costituzionali e leggi elettorali iniziano il loro esame presso la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica.

     Ogni disegno di legge, presentato alla Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La Camera dei deputati approva in via definitiva tutti i disegni di legge, esclusi quelli  riservati al Parlamento in seduta comune, nonché quelli relativi a leggi di revisione della Costituzione, altre leggi costituzionali e leggi elettorali che sono approvate paritariamente da ciascuna Camera.

Il Parlamento in seduta comune adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento stabilisce il procedimento in sede referente per i disegni di legge riservati al Parlamento in seduta comune, che sono esaminati dalle Commissioni riunite di Camera e Senato competenti per materia.   

Ogni altro disegno di  legge  approvato  dalla  Camera  dei  deputati  è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro  quindici giorni, su richiesta di un quarto dei suoi componenti,  può  disporre di  esaminarlo.  Nei  venti  giorni  successivi  il   Senato   della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. 

Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali il Senato abbia approvato modifiche, sulle corrispondenti parti del progetto di legge la Camera delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.”

Art. 3.

1. L’articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

     Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione al Parlamento in seduta comune. Il Parlamento, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

     I decreti hanno contenuto omogeneo e perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Il Parlamento in seduta comune può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

Art. 4

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e comunicazioni del Presidente del Consiglio sulle riunioni del Consiglio europeo)

1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 80. – Il Parlamento in seduta comune autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, illustra al Parlamento in seduta comune la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi formulati dal Parlamento a conclusione delle sue comunicazioni.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento in seduta comune sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo, entro dieci giorni dallo svolgimento delle stesse.”

Art. 5

(Modifiche all’articolo 81 della Costituzione)

1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 81. – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Il Parlamento in seduta comune approva ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.”

Art. 6

(Inchieste parlamentari)

1. All’articolo 82 della Costituzione, al primo comma, le parole “Ciascuna Camera” sono sostituite dalle seguenti: “Il Senato dellaRepubblica”.

Art. 7

(Scioglimento delle Camere)

1. All’articolo 88 della Costituzione, al primo comma, le parole “o anche una sola di esse” sono soppresse.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 57 della Costituzione)

1. All’articolo 92 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente.

      “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri.”.

Art. 9

(Fiducia al Governo)

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

 “Art, 94. – Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento.

     Il Parlamento in seduta comune accorda o revoca la fiducia in seduta comune mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

      Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta Parlamento in seduta comune per ottenerne la fiducia.

     La fiducia è approvata con mozione motivata.

     Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Le dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione del Presidente del Consiglio al Parlamento in seduta comune e al termine della relativa discussione. Nel caso sia stata presentata una mozione di sfiducia il Presidente del Consiglio può presentare le proprie dimissioni solo successivamente alla votazione.

     La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del Parlamento e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve indicare al Presidente della Repubblica la persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo.  La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune. Dopo l’approvazione della mozione, la persona incaricata propone al Presidente della Repubblica la nomina dei ministri.

      Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sull’approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o su un emendamento presentato ad un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione in una delle Camere.

La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. In tali casi è convocato il Parlamento in seduta comune che vota sulla questione di fiducia per appello nominale.

Se la questione di fiducia non è approvata, il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica.

Art. 10

(Scioglimento e rimozione degli organi delle Regioni per atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge)

1. All’articolo 126 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

     “Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentito il Senato.”

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. L’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 è abrogato. 

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